Pensione anticipata flessibile cd. “quota 103”
- La legge di bilancio 197/2022 prevede l’introduzione, in via sperimentale per l’anno 2023, della “pensione anticipata flessibile” (cd. Quota 103), che si consegue con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con un’anzianità contributiva di almeno 41 anni da perfezionare entro il 31.12.2023.
Si tratta di un’ulteriore possibilità sperimentale di pensionamento anticipato che si aggiunge a “quota 100” (62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021) e “quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2022).
Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile”, maturato entro il 31.12.2023, può essere esercitato anche successivamente a tale data, dopo l’apertura della c.d. finestra.
Sono destinatari della norma, in linea con le citate misure, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla gestione separata.
Confermata l’esclusione del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza, in quanto destinatario della specifica disciplina.
A differenza delle altre tipologie di pensionamento anticipato, la norma introduce un limite massimo erogabile dell’importo di pensione mensile, che non potrà superare cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (circa 2.818 € lordi mensili), relativamente alle mensilità di anticipo di tale pensionamento rispetto al momento del raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
Ai fini della decorrenza della “pensione anticipata flessibile” continua ad operare il regime delle finestre mobili, che sono diversificate a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della gestione previdenziale che liquida il trattamento pensionistico.
Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che maturano i citati requisiti anagrafici e contributivi, entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 in poi, conseguono il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
- le lavoratrici e i lavoratori che maturano i citati requisiti, entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 possono accedere al trattamento pensionistico “trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi” e comunque non prima del 1° agosto 2023;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
- non possono essere collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni, qualora abbiano perfezionato i requisiti per l’accesso a “pensione anticipata flessibile”.
Per il personale del comparto scuola ed AFAM, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la decorrenza viene fissata dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (1° settembre, 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti. Tale personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 (in attesa delle relative circolari applicative).
Così come previsto per le altre tipologie sperimentali di pensionamento anticipato, “quota 100 e 102”, anche questa pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
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