PENSIONE OPZIONE DONNA

 

La legge di bilancio 197/2022 rivede in senso restrittivo i requisiti di accesso al pensionamento con opzione donna. Questa modalità, che consentiva alle donne di lasciare il lavoro a 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, è stata confermata innalzando il requisito anagrafico a 60 anni per chi non ha figli e restringendo la platea dei potenziali aventi diritto alle seguenti categorie:  

a) caregiver che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona gravemente disabile abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) invalidi, con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (ex articolo 1, comma 852, della n. 296/2006).

Resta invariata l’anzianità contributiva richiesta (35 anni) ma cambia il requisito dell’età.

Le lavoratrici caregivers e invalide almeno al 74% di cui alle lettere a) e b) possono accedere al trattamento pensionistico con la maturazione, entro il 31.12.2022, di 35 anni di contribuzione e l’età anagrafica di almeno:

  • 60 anni se senza figli;
  • 59 anni se con 1 figlio;
  • 58 anni se con almeno 2 figli.

Le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi di cui alla lettera c), invece, devono aver perfezionato, entro il 31.12.2022, 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli.

Non è più prevista la differenziazione dell’età per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome.

Restano invece confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza: attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nell’anno 2022 possono accedere al pensionamento, rispettivamente il 1° settembre e il 1° novembre del 2023, presentando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023.

Le lavoratrici che hanno maturato i previgenti requisiti (35 anni di contributi e 58/59 anni di età rispettivamente per dipendenti e autonome) entro il 31 dicembre 2021, possono accedere al trattamento pensionistico anche dopo l’apertura della finestra.

 

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